ART. 1: DEFINIZIONI
– Locatore: indica la nostra società, Autoservice 2001 Snc, che effettua il noleggio senza conducente;
– Cliente: indica la persona fisica o la società che conclude con Autoservice 2001 Snc il contratto di noleggio senza conducente;
– Veicolo/i: indica ciascuno degli autoveicoli che il Cliente potrà richiedere al Locatore a titolo di locazione senza conducente in base alle disposizioni del presente accordo;
– Noleggio: indica il contratto di noleggio senza conducente di Veicoli stipulato tra le parti in base alle disposizioni del presente accordo;
– Scheda di noleggio: indica ciascuno dei contratti di noleggio senza conducente avente ad oggetto un veicolo specifico, che vengono sottoscritti dal Cliente, unitamente alle condizioni generali, per la conclusione del Noleggio;
– Conducente supplementare: indica il soggetto identificato compiutamente nel contratto ed autorizzato a guidare e condurre l’autoveicolo a noleggio sotto la responsabilità del Cliente. Il Cliente risponde verso il Locatore delle condotte attive o omissive di ciascun Conducente Supplementare;
– Garante: indica il soggetto che assume in via solidale con il Cliente nei confronti del Locatore tutte le obbligazioni nascenti e/o conseguenti al contratto di noleggio ed alla sua esecuzione. Ne deriva che tutte le obbligazioni che sorgono in capo al Cliente per effetto del contratto di noleggio si intendono riferite al Garante sotto il vincolo della solidarietà, anche laddove nel testo del contratto, qui di seguito, si farà riferimento, per semplificazione e in via generale, soltanto al Cliente.
ART. 2: CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
– 2.1) Il contratto di noleggio di autoveicoli senza conducente s’intende perfezionato tramite la sottoscrizione del Cliente e, ove previsto anche del soggetto garante, della scheda di noleggio e delle condizioni generali;
– 2.2) Oggetto del contratto di noleggio di autoveicoli senza conducente è la concessione del godimento e dell’utilizzo del Veicolo oggetto di noleggio da parte del Cliente a fronte del versamento del corrispettivo del noleggio e di ogni altra somma dovuta in forza del presente contratto al Locatore.
Le parti si danno atto che nel noleggio senza conducente sono esclusi l’autista, il carburante, i lubrificanti, l’acqua delle batterie, i materiali di consumo etc. e che il chilometraggio massimo consentito con il veicolo noleggiato è di km 200 per le auto e km 200 per i furgoni. Per ogni km supplementare verrà accreditato un importo di Euro 0.15/km.
– 2.3) Il contratto di noleggio è regolato esclusivamente dalle condizioni particolari e da quelle generali qui stese, che il Cliente dichiara di accettare e che potranno essere derogate solo con specifico accordo scritto tra le parti.
– 2.4) Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì di aver ricevuto una copia del contratto stesso.
– 2.5) Il Cliente dichiara di aver preventivamente visionato l’autoveicolo richiesto a noleggio e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato di conservazione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, con il pieno di carburante, con la dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale in Italia e nell’Unione Europea, con polizze assicurative in corso di validità.
– 2.6) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che per poter concludere il contratto di noleggio senza conducente deve esibire una patente di guida categoria “B” o patente di categoria superiore in corso di validità, conseguita da un tempo minimo stabilito dalla legge nello Stato in cui il veicolo dovrà essere condotto.
-2.7) Il Cliente si obbliga a non consentire l’utilizzo o lasciare condurre il Veicolo ad altre persone, con l’unica eccezione dei Conducenti Supplementari, che devono essere dichiarati e compiutamente identificati al momento della sottoscrizione della Scheda di noleggio.
Tutte le persone autorizzate all’uso del Veicolo devono essere in possesso dei requisiti di legge per la guida e la conduzione dell’autoveicolo, nonché dovranno essere in possesso della relativa patente di guida di categoria “B” (ovvero patente di categoria superiore o internazionale) in corso di validità e di documento di identità in corso di validità.
– 2.8) Il Locatore ha l’insindacabile facoltà di non ritenere idoneo all’uso ed alla guida del Veicolo il Cliente o il Conducente supplementare che non sia nel comprovato possesso dei requisiti di legge e quindi di rifiutare la consegna dell’autoveicolo nel caso in cui vi siano persone prive in tutto o in parte dei predetti requisiti.
– 2.9) è fatto assoluto divieto a chiunque di condurre il Veicolo noleggiato in uno stato diverso dall’Italia, salva la specifica e scritta autorizzazione del Locatore.
ART. 3: CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
– 3.1) L’autoveicolo s’intende idoneo all’uso convenuto nel contratto di noleggio e verrà consegnato presso la sede del Locatore nel giorno indicato nella Scheda di noleggio.
Nel caso in cui il Cliente dovesse riscontrare danni e/o anomalie sull’autoveicolo noleggiato e non li denunziasse facendoli descrivere nello spazio dedicato alle “note integrative” della Scheda di Noleggio al momento della consegna, il Veicolo s’intenderà accettato senza eccezioni e riserve.
– 3.2) È fatto divieto al Cliente di apportare al veicolo modifiche e/o trasformazioni di qualsiasi tipo.
– 3.3) Per eventuali consegne convenute nella Scheda di noleggio in luoghi diversi dal deposito del Locatore, quest’ultimo si riserva la facoltà di applicare una maggiorazione della tariffa per effetto dell’assunzione del rischio connesso alla trasferta fuori sede d’impresa.
ART. 4: PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DEPOSITO CAUZIONALE
– 4.1) Il pagamento della tariffa di noleggio deve essere effettuato anticipatamente in contanti, nei limiti di legge in quel momento vigenti, a mezzo bonifico bancario con valuta alla data di consegna del Veicolo o tramite carta di credito di cui il Cliente o il Garante sono titolari.
Le carte di credito non devono mai essere della tipologia bancomat prepagata, ricaricabile, rateale, postepay o virtuale.
– 4.2) Per il noleggio dell’autoveicolo il Cliente è obbligato a depositare una somma, determinata nella Scheda di noleggio, che in ogni caso non potrà mai essere inferiore alla somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00), pari alla franchigia per i danni derivanti dal furto prevista dalle polizze assicurative in corso.
Detta somma verrà trattenuta a titolo di deposito cauzionale, non è fruttifera, e verrà restituita dopo dieci giorni dalla regolare riconsegna dell’autoveicolo e dall’integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti.
La somma dovuta per la cauzione dovrà essere depositata anticipatamente al momento della consegna del Veicolo.
A tale scopo il Cliente ed il Garante specificatamente autorizzano il Locatore ad addebitare sulle proprie carte di credito anche ripetutamente quanto dovuto a titolo di deposito cauzionale.
– 4.3) Il Cliente autorizza fin d’ora il Locatore a trattenere il deposito cauzionale versato, salvo il risarcimento del maggior danno, a copertura di qualsiasi somma sia dovuta al Locatore, quale a mero titolo esemplificativo:
— costo della tariffa di noleggio, se per qualunque motivo non sia stata pagata anticipatamente;
— eventuali contravvenzioni, multe, penalità, spese amministrative e di giudizio o per legge e derivanti dall’utilizzo del Veicolo durante il periodo di noleggio;
— tasse ed imposte applicabili in vigore nel tempo di noleggio;
— tutte le somme che dovessero rimanere scoperte e non rimborsate dalla società assicuratrice relativi ad incidenti causati dal Cliente o relativi al furto o incendio della vettura noleggiata;
— eventuali addebiti per il rifornimento di carburante, nel caso in cui il Veicolo non sia riconsegnato con il pieno;
— tutti gli importi previsti nel presente contratto anche se qui non riportati.
All’eventuale verificarsi delle condizioni che prevedono l’addebito (anche in corso di contratto) della cauzione, il Locatore incasserà (anche in periodi diversi e con eventuali differenti modalità) tutti gli importi utili, sino alla concorrenza della somma stabilita come cauzione integrale, salvi i maggiori danni o penali previsti nel contratto.
– 4.4) In caso di mancato pagamento della tariffa di noleggio o del deposito cauzionale, anticipatamente al momento della consegna del Veicolo, il noleggio non potrà avere inizio e il contratto potrà essere risolto di diritto dal Locatore senza necessità di preventiva diffida o di messa in mora;
— 4.5) In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma sia dovuta al Locatore il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale corrente maggiorato di 3 punti. Il Cliente sarà inoltre tenuto al pagamento di tutte le spese legali, giudiziarie e stragiudiziali sostenute dal Locatore per l’attività di recupero del credito;
— 4.6) Il cliente autorizza espressamente il Locatore a far addebitare sulla carta /e di credito indicata/e nel contratto di noleggio tutti i relativi importi, anche se divenuti liquidi ed esigibili successivamente alla riconsegna dell’autoveicolo.
ART. 5: ULTERIORI OBBLIGHI DEL CLIENTE
– 5.1) Il Cliente si obbliga ad osservare tutte le norme di legge e ad agire con la massima diligenza nell’uso del Veicolo, assumendo la responsabilità esclusiva nei confronti del Locatore e dei terzi per qualsiasi violazione o infrazione e con espresso impegno di manleva nei confronti del Locatore stesso.
– 5.2) è fatto tassativo divieto di:
– a) utilizzare o tollerare che l’autoveicolo sia utilizzato per operazioni improprie ed attività illecite;
– b) utilizzare l’autoveicolo o tollerare che l’autoveicolo sia utilizzato per partecipare a gare e prove di velocità e simili, compreso l’utilizzo in pista, percorso di prova e simili;
– c) guidare sprovvisto di patente, con patente sospesa o scaduta o tollerare che l’autoveicolo sia condotto o usato da persone senza i requisiti di legge vigenti in Italia e, previa autorizzazione scritta del Locatore, nell’eventuale Stato estero ove il mezzo sarà utilizzato;
– d) guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanza stupefacenti o psicotrope o di tollerare che l’autoveicolo sia condotto o usato da chiunque sotto l’influenza di sostanze che inibiscano la capacità di intendere, di reagire o di guidare;
– e) condurre o usare l’autoveicolo noleggiato o tollerare che l’autoveicolo sia condotto o usato per il trasporto di persone dietro compenso o per spingere o trainare oggetti o altri mezzi;
– f) usare l’autoveicolo noleggiato o tollerare che l’autoveicolo sia condotto o usato per il trasporto di merci esplosive, inquinanti o anche classificate come pericolose;
– g) fumare a bordo dell’autoveicolo;
– h) salire e/o scendere dai marciapiedi e dai rialzamenti del terreno al fine di fermarsi e/o sostare;
– i) cedere a qualsivoglia titolo a terzi o subnoleggiare a terzi l’autoveicolo in difetto di espressa preventiva autorizzazione scritta del Locatore.
ART. 6: RICONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
– 6.1) Al termine della locazione l’autoveicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente presso la sede del Locatore in Via Schiavonesca 54 a Nervesa della Battaglia, nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salva la normale usura connessa al suo appropriato impiego.
Eventuali spese per la riparazione dei danni, guasti o usure eccedenti la norma saranno addebitati dal Locatore al Cliente, salvo il risarcimento degli ulteriori e diversi danni.
– 6.2) La mancata riconsegna del veicolo entro il termine contrattualmente previsto comporterà a carico del Cliente il pagamento di una penale per il ritardo, sin da ora quantificata in un importo pari al doppio della tariffa giornaliera di noleggio, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.
– 6.3) Inoltre rimane convenuto che, nel caso di mancata o ingiustificata riconsegna dell’autoveicolo da parte del Cliente, senza preavviso, per qualsiasi ragione o causa, entro le ore 18:00 del giorno di scadenza del contratto di noleggio o nel diverso orario convenuto nella Scheda di noleggio, il Cliente sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione dell’autoveicolo anche nel tempo eccedente il termine contrattuale e di ogni danno che dovesse derivare al Locatore.
– 6.4) Nel caso in cui il Cliente voglia estendere la durata del contratto di noleggio dovrà farne richiesta scritta almeno due giorni prima della data prevista per la riconsegna del Veicolo e, nel caso in cui il Locatore confermi la disponibilità del Veicolo anche per l’ulteriore periodo di noleggio richiesto, dovrà versare anticipatamente quanto dovuto come tariffa di noleggio per l’ulteriore periodo concordato.
In caso di mancato assenso del Locatore all’estensione del periodo di noleggio oppure in caso di mancato versamento anticipato dell’ulteriore corrispettivo dovuto come tariffa di noleggio il Veicolo dovrà essere riconsegnato tassativamente entro la data e l’ora originariamente concordata, pena l’addebito della Penale di cui al punto 6.2 ed il risarcimento di ogni maggior danno.
– 6.5) Il Locatore si riserva il diritto di verificare lo stato dell’autoveicolo noleggiato al termine del contratto di noleggio nel termine di dieci giorni dalla data dell’effettiva riconsegna del Veicolo.
Qualora il Locatore dovesse riscontrare danni o malfunzionamenti ascrivibili alla condotta dolosa o colposa del Cliente, tratterrà a copertura del dovuto il deposito cauzionale versato dal Cliente e provvederà ad addebitargli tutte le spese necessarie alla riparazione ed al ripristino del Veicolo, comunicandolo al Cliente per iscritto entro dieci giorni dalla scoperta del malfunzionamento o del danno, sempre salvo il maggior danno.
ART. 7: comportamento da tenere in caso di contravvenzioni e pretese di dei terzi
– 7.1) Il Cliente ed il guidatore sono responsabili delle eventuali infrazioni al Codice della Strada e sono tenuti al pagamento delle eventuali contravvenzioni, multe o sanzioni che venissero loro comminate (sia attraverso contestazione immediata che a mezzo successiva notifica, anche a Autoservice 2001 Snc.) in tutto il periodo del noleggio del veicolo.
In caso di mancato pagamento diretto di quanto sopra il Cliente autorizza espressamente Autoservice 2001 Snc a far addebitare sulla carta di credito indicata nella Scheda di noleggio i relativi importi.
– 7.2) Il cliente si impegna a trasmettere a Autoservice 2001 Snc entro 48 ore ogni verbale notificatogli dalla pubblica autorità.
In caso di mancata tempestiva trasmissione del verbale il Cliente sarà responsabile per qualsivoglia danno, anche indiretto, subito da Autoservice 2001 Snc
– 7.3) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di richiesta da parte delle forze di polizia, Autoservice 2001 Snc è obbligata a fornire il nominativo del conducente o dei conducenti che utilizzavano il veicolo nel periodo cui si riferisce la contravvenzione.
– 7.4) Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sull’autoveicolo oggetto del presente contratto, il Cliente si obbliga:
– a) a fare immediatamente presente a qualunque terzo che l’autoveicolo è oggetto di contratto di noleggio ed è quindi di esclusiva titolarità del Locatore;
– b) a dare comunicazione al Locatore dell’attuazione del provvedimento per iscritto, entro le ventiquattro ore successive dal fatto e/o dall’esecuzione del provvedimento.
– 7.5) Il Cliente si obbliga a tenere con sé la propria copia del contratto di noleggio rilasciata dal Locatore ed esibirla ad eventuali controlli delle Autorità competenti. Se a causa dell’inosservanza di tale obbligo le Autorità competenti dovessero sequestrare o sottoporre a fermo amministrativo l’autoveicolo noleggiato, il Cliente dovrà rimborsare il danno per fermo del veicolo, commisurato fin d’ora al corrispettivo del doppio della tariffa di noleggio per ogni giorno, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 8: COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRI O FURTO O DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO
– 8.1) Qualsiasi incidente in cui dovesse essere coinvolto il Veicolo noleggiato deve essere segnalato entro 12 ore successive a Autoservice 2001 Snc
Un rapporto sull’incidente (ovvero la constatazione amichevole CID) deve essere compilato in qualsiasi momento se richiesto e comunque sempre al momento della riconsegna dell’autoveicolo.
Il Cliente si impegna ad ottenere ed a fornire a Autoservice 2001 Snc i dati relativi a testimoni ed ai veicoli e persone coinvolte.
Il Cliente si impegna altresì a cooperare con Autoservice 2001 Snc. in qualsiasi indagine o procedimento penale e civile.
– 8.2) In caso di mancata tempestiva segnalazione dei sinistri in cui il Veicolo noleggiato dovesse essere coinvolto il Cliente sarà responsabile di ogni danno che dovesse derivare al Locatore, compresa l’eventuale mancata copertura assicurativa.
– 8.3) Il Cliente prende in consegna l’autoveicolo e per questo fatto si costituisce custode del mezzo noleggiato a tutti gli effetti di legge e risponde verso il Locatore di ogni danno al veicolo stesso.
Egli si impegna legalmente alla custodia dello stesso secondo la diligenza del buon padre di famiglia nonché secondo la diligenza specifica richiesta dal valore e dall’uso dell’autoveicolo.
Il Cliente riconosce di non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o personale sull’autoveicolo noleggiato e sugli accessori di cui il mezzo è dotato o che siano forniti dal Locatore.
L’obbligo di custodia è esteso anche alle chiavi.
– 8.4) In caso di furto, danneggiamento o smarrimento dell’autoveicolo e/o degli accessori che lo corredano, il Cliente è obbligato a prendere immediato contatto con il Locatore al numero 3407040827, nonché a denunciare il fatto alle più vicine Autorità competenti, facendo avere al Locatore la copia conforme dell’atto di denunzia presentato entro le dodici ore successive.
Il Cliente ed il Garante, infine, si impegnano a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa da quest’ultimo sostenuta al fine del recupero delle chiavi o del veicolo, ovvero per la produzione di doppioni sostitutivi, anche se ciò dovesse implicare il cambio integrale dei sistemi di chiusura dell’autoveicolo.
Nel caso in cui il Cliente dovesse perdere in maniera irreversibile per qualsiasi ragione il possesso materiale dell’autoveicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire al Locatore il valore del mezzo, fatta salva la deduzione della somma liquidata da parte dell’Assicurazione del Locatore, ove prevista.
ART. 9: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO
– 9.1) Il Locatore, direttamente o tramite un’officina autorizzata, fornirà al Cliente le prestazioni tecniche in caso di mancato o difettoso funzionamento dell’autoveicolo, imputabili a difetto o guasto tecnico, restando comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Locatore, dei suoi dipendenti o ausiliari, per eventuali danni derivanti anche a terzi.
– 9.2) è fatto divieto al Cliente di utilizzare l’autoveicolo noleggiato in condizioni di malfunzionamento, onde evitare possibili aggravamenti del guasto o situazioni di pericolo per sé, terzi, animali o cose. Il Cliente, essendo nominato custode dell’autoveicolo, è obbligato a vigilare ed a attivarsi tempestivamente per la verifica e la conservazione del buono stato di manutenzione e funzionamento dell’autoveicolo.
– 9.3) In caso di guasto non riparabile, il Cliente dovrà attivarsi con tempestività e diligenza per consentire l’esperimento della procedura di rientro dell’autoveicolo non funzionante presso la sede del Locatore o in altro luogo designato al Locatore, tramite l’ausilio di idoneo mezzo di soccorso stradale, se necessario.
– 9.4) Al Cliente compete la completa responsabilità per il corretto ed appropriato impiego dell’autoveicolo ed il controllo della sua efficienza in ogni suo tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.
– 9.5) Il Locatore avrà il diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo per il noleggio qualora, nel corso del rapporto di noleggio, l’autonoleggio venga danneggiato o reso inservibile dal Cliente, per fatto o colpa proprio o per fatto di terzi ascrivibile al Cliente.
– 9.6) Sono a carico del Cliente:
– le operazioni di piccola manutenzione (rabbocco degli olii, acqua di dell’impianto di raffreddamento, rabbocco dell’acqua distillata della batteria, riparazione o sostituzione dei pneumatici in caso di foratura, rottura e/o tagli etc.) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalla case costruttrici;
– le riparazioni di guasti od usure dovuti a negligenze, ad uso non appropriato o sovraccarico funzionale o strutturale dell’autoveicolo.
– 9.7) Il Cliente si obbliga a consegnare l’autoveicolo al Locatore lavato (pulito anche negli interni) e rifornito completamente di carburante e comunque nello stesso stato in cui l’ha ricevuto dal Locatore. Qualora al momento della consegna l’autoveicolo risultasse privo del pieno di carburante, il Locatore avrà diritto di addebitare al Cliente l’intero costo del rifornimento.
– 9.8) Nel caso in cui l’autoveicolo risultasse non pulito al suo interno e non lavato all’esterno il Locatore addebiterà al Cliente la somma di € 20,00(IVA esclusa) a titolo di contributo per le spese di pulizia e lavaggio.
ART. 10: RESPONSABILITA’
– 10.1) Il Cliente assume, dal momento del ritiro dell’autoveicolo e sino alla riconsegna, la piena ed esclusiva responsabilità per tutti i danni che potranno essere arrecate a persone, animali o cose dal possesso o dall’utilizzo materiale dell’autoveicolo stesso.
– 10.2) Gli oggetti da chiunque lasciati nel mezzo riconsegnati al Locatore si intendono abbandonati ed il Locatore non è tenuto a custodirli e restituirli.
– 10.3) Il Locatore inoltre non risponde:
– a) dei vizi, anche occulti, dell’autoveicolo e dei relativi accessori;
– b) dei difetti di costruzione per i quali viene richiamata della responsabilità per danni da prodotto difettoso;
– c) dei danni derivati dall’inidoneità dell’autoveicolo al compimento del servizio a causa dell’omessa o inesatte informazioni rese dal Cliente.
– 10.4) In caso di spostamento all’estero non autorizzato il Cliente risponderà di ogni danno che ne dovesse derivare al Locatore.
ART. 11: COPERTURE ASSICURATIVE
– 11.1) Le polizze assicurative stipulate sono:
– a) R.C.A. obbligatoria. Questa polizza riguarda la responsabilità civile del Cliente per i danni causati attraverso la conduzione dell’autoveicolo noleggiato a persone o a cose. Tale polizza ha un massimale di € 10.000.000,00 (Euro 10 milioni/00) che il Cliente dichiara di conoscere. Superato questo massimale la compagnia assicuratrice non rimborserà alcun tipo di danno causato dal cliente, che sarà tenuto ad assumere tutte le conseguenze di fatto e di diritto delle proprie responsabilità. Sono esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.
-b) Auto – Furto -Incendio – Maxicasco
– 11.2) Il Cliente dichiara di aver preso visione degli allegati informativi forniti dalla compagnia assicuratrice del Locatore e disponibili gratuitamente all’interno di ogni autoveicolo noleggiato o presso il Locatore stesso dietro semplice richiesta.
– 11.3) Il Cliente dichiara di conoscere gli scoperti e le franchigie che la compagnia assicuratrice non risarcisce e che è quindi di propria competenza e responsabilità, ivi comprese parti del veicolo quali ad esempio descrittivo, ma non esaustivo: interni, scocca sotto la vettura, pneumatici, rottura parziale o integrale dei cristalli, cerchi dei pneumatici etc. Pertanto ogni scoperto non pagato dalla compagnia assicuratrice per i danni causati all’autoveicolo noleggiato sono di esclusiva competenza del Cliente. I relativi costi gli saranno applicati secondo le modalità previste nel presente contratto.
– 11.4) Nessuna polizza copre il furto dei propri effetti o della merce lasciati nell’autoveicolo noleggiato e degli accessori (fissi o mobili) dell’auto. Tali eventi rimangono a carico esclusivo del Cliente.
– 11.5) Si precisa che le predette coperture assicurative non elidono o limitano in alcun modo e/o modi eventuali responsabilità penali e/o amministrative del Cliente e del conducente dell’autoveicolo noleggiato secondo le disposizioni di legge applicabili a ogni singolo fatto.
ART. 12: CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
– 12.1) Il Cliente ed il Garante non potranno sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte del Locatore laddove non abbiano adempiuto integralmente le proprie obbligazioni nascenti e derivanti dal presente contratto e dalla sua esecuzione.
ART. 13: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
– 13.1) Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l’inadempimento del Cliente ad ogni o più degli obblighi di cui alle clausole 2.6, 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.2, 5 (completo), 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8 (completo) 9.2 e 10 (completo) delle presenti condizioni generali comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente diritto del Locatore a provvedere all’immediato ritiro dell’autoveicolo a mezzo di propri incaricati senza limitazione alcuna.
– 13.2) A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni a scadere, il costo di eventuali trasporti e spese di trasferta, salvi comunque i maggiori danni.
ART. 14: GIURISDIZIONE E FORO DI COMPETENZA
– 14.1) Il contratto, di cui le seguenti condizioni formano parte integrante, è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Treviso. La giurisdizione e la competenza non possono essere derogate neppure per ragioni di connessione e continenza di cause.